Art. 1.
(Non punibilità).

      1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:

          a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;

          b) la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire;

          c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.

      2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dall'ordine dei medici tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 4.
      3. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque abbia collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.